Lo sci di fondo, così come lo sci alpino e le altre discipline invernali, sarà normato dal 1° gennaio 2022 da nuove regole, introdotte attraverso il DL 40/2021. Quali sono e cosa prevedono per chi pratica questo sport? "Fondo Italia" vi propone un approfondimento per giungere preparati all’appuntamento e ha selezionato per voi gli articoli del decreto legge che riguardano lo sci nordico.
ARTICOLO 5: TIPI DI PISTE
Pista facile: segnata in blu, avente pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; lunghezza non superiore ai 10 chilometri; sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali.
Pista media: segnata in rosso, avente pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento; lunghezza non superiore ai 30 chilometri; sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi.
Pista difficile: segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle altre piste.
ARTICOLO 7: PALINATURA PISTE
Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia e lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri, recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili e può essere omessa nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o elementi artificiali quali muri o staccionate, nei tratti in cui siano state posizionate reti di protezione o altri elementi di sicurezza e nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
ARTICOLO 17: CASCO NON OBBLIGATORIO
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. Lo sci di fondo è escluso dall’obbligo.
ARTICOLO 18: CONDOTTA SULLE PISTE
Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.
La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.
Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.
ARTICOLO 21: GLI INCROCI E LE IMMISSIONI
Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
ARTICOLO 22: LA SOSTA
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista, portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Inoltre, durante la sosta presso rifugi o altre zone, gli sciatori devono collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
ARTICOLO 23: OMISSIONE DI SOCCORSO
Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presti l’assistenza occorrente, ovvero non comunichi immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro.
ARTICOLO 30: NO ASSICURAZIONE
Non è prevista l’assicurazione per chi pratica sci di fondo. Soltanto lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
ARTICOLO 31: ALCOOL E DROGHE
È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Le sanzioni vanno da 250 a 1000 euro.
Sci di fondo, nuove regole dal 1° gennaio: vietati alcool e droghe, casco e assicurazione non obbligatori
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