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Sci di fondo

Varata la normativa sulla sicurezza anche per lo sci di fondo: ecco principi e novità introdotte

L’elevato numero dei praticanti dello sci nordico, ha richiamato l’attenzione del Legislatore il quale con il Decreto Legislativo in attuazione della Legge n.86/2019 ha introdotto una serie di regole che riguardano specificamente lo sci nordico.
In precedenza la Legge 363/03 pur recante il titolo “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” in realtà non conteneva al suo interno alcuna disposizione che riguardasse specificamente il settore del fondo, essendo tutti gli articoli ivi previsti riferiti solo ed esclusivamente allo sci alpino.
Pertanto il  suddetto D.L. introduce per la prima volta novità assolute che riguardano la regolamentazione dell’attività sciistica nello specifico settore del fondo.
I principi e le novità introdotte in sede di regolamentazione legislativa sono i seguenti:

1) definizione sci di fondo:
“Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze.”  (art.2 lett.m)

2) definizione di pista da fondo:
“Piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati” (art.2 lett.f)

3) definizione di area sciabile attrezzata
“Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali “(art.4 comma 1)

4) segnalazione piste in base al grado di difficoltà
(art. 5 comma 3): “ Le piste di fondo sono suddivise in:
a)    pista facile, segnata in blu, avente:
1)    pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2)    pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3)    lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4)    sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b)    pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1)    pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2)    pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento;
3)    lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4)    sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5)    tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c)    pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b)”.

5) delimitazione piste da fondo e altre piste (art.7)

“1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a)    lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b)    lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura può essere omessa:
a)    nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
b)    nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c)    nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro”.

6) assicurazione obbligatoria (esclusa per lo sci di fondo)
L’art.30 prevede l’assicurazione obbligatoria per i gestori delle aree sciabili attrezzate con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo.
Per quanto riguarda invece lo sci alpino è previsto l’obbligo a carico dello sciatore per responsabilità civile verso terzi. Tale obbligo non è previsto a carico dei praticanti dello sci di fondo.

Nel complesso, i principi normativi di recente introduzione offrono una maggiore tutela sia per i praticanti dello sci nordico sia per i gestori delle piste da sci di fondo, apportando una serie di modifiche che, non solo permettono di svolgere la pratica di questo sport meraviglioso in maggiore sicurezza, ma che soprattutto mostrano una rinnovata sensibilità ed attenzione nei confronti di uno sport che negli ultimi tempi sembra essere stato riscoperto e rivalutato dalla maggior parte dei fruitori della montagna.

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